Associazione Culturale
“La Baviera per tutti”
S T A T U T O
COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione Culturale di Promozione Sociale “La Baviera per tutti” con sede nel comune di Ferrara, Via Bologna, 240.
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo (altresì denominato Consiglio di Amministrazione, in breve: CdA) possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
Articolo 2
L’Associazione si prefigge lo scopo di promuovere la conoscenza della Baviera quale regione dello stato europeo della Germania in ambito culturale, storico, artistico, culinario, linguistico, etc… grazie ad attività di stampo culturale, sociale e ricreativo, fermo restando i regolamenti vigenti in materia di Associazioni non a scopo di lucro.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 3
Sono compiti dell’Associazione:
- contribuire alla conoscenza della regione bavarese dal punto di vista turistico-culturale-linguistico;
- organizzare eventi inerenti la regione (“Land” in tedesco) della Baviera sotto l’aspetto culturale-linguistico-culinario;
- promuovere ed organizzare viaggi e visite specifiche a carattere culturale presso Musei, Monasteri, Castelli e a carattere culinario presso Birrifici, avvalendosi di terzi soggetti all’uopo incaricate;
- favorire la conoscenza e diffusione della lingua tedesca mediante l’organizzazione di corsi ed attività similari;
- promuovere e favorire i contatti tra i Soci accomunati dalla stessa “passione” e la diffusione a terzi;
- favorire e promuovere la collaborazione con Enti, Istituti sia sul suolo germanico che nazionale al fine di ampliare le competenze pertinenti ai fini dell’Associazione.
Tutte le attività della Associazione e le sue finalità sono improntate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Articolo 4
Il numero dei Soci è illimitato.
All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi purchè maggiorenni.
Lo status di “Socio” dà diritto a frequentare le sedi all’uopo indicate in concomitanza con riunioni o assemblee, secondo le modalità stabilite dal CdA e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal CdA.
Articolo 5
Per essere ammessi all’Associazione quale Socio è necessario presentare domanda di ammissione tramite apposito modulo (Allegato “B”) al CdA o alla persona da esso incaricata dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni del CdA.
Articolo 6
La presentazione della domanda di ammissione alla Associazione, a discrezione del Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto a ricevere la Tessera Sociale indicante numero progressivo e nominativo.
All’atto del rilascio della Tessere Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).
Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al CdA dell’Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.
La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del CdA o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso.
A tale mancata accettazione o, per meglio dire, espulsione del Socio, è ammesso appello all’Assemblea dei Soci. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).
Articolo 7
I Soci sono obbligati:
- al pagamento della quota associativa annuale (valida dal 1° gennaio al 31 dicembre) e segnatamente dal giorno di adesione al 31 dicembre 2025; tale pagamento è da effettuarsi mediante versamento su C/C (all’uopo appositamente segnalato) intestato alla Associazione contestualmente all’iscrizione, oppure tramite versamento in contanti con rilascio di apposita ricevuta. All’atto dell’iscrizione alla Associazione verrà rilasciata Tessera dell’Associazione;
- al pagamento “una tantum” in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali pre stabilite, atte a promuovere e divulgare L’Associazione stessa, potendo così contribuire, eventualmente, al finanziamento dell’Associazione;
- ad osservare il presente Statuto, le deliberazioni adottate dagli organi associativi e eventuali regolamenti interni di terzi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione.
I Soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a esaminare i libri sociali, previa espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo il quale deve provvedere entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni; la presa visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona all’uopo incaricata.
Articolo 8
Il Socio può sempre recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 60 (sessanta) giorni prima.
Viceversa il Socio cessa di appartenere “d’ufficio” alla Associazione in caso di non ottemperanza alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle delibere prese dall’organismo competente (Consiglio Direttivo o CdA), quando “morosi” nel pagamento della quota sociale annuale senza giustificato motivo, oppure su delibera del CdA verso il Socio che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento della vita associativa; quando, in qualunque modo arrechi danno morale o materiale all’Associazione.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea Ordinaria. L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere della maggioranza dei Soci.
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 9
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
– dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, eventuali proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
– dalle quote sociali annuali.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).
Articolo 10
Le somme versate quali quote associative non sono rimborsabili in nessun caso.
RENDICONTO ECONOMICO
Articolo 11
Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno (per il primo anno dall’atto della costituzione al 31 dicembre) e deve essere presentato dal CdA entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).
Articolo 12
L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
IL PRESIDENTE
Articolo 13
Il Presidente ha il compito di guidare l’Associazione verso i compiti prefissati costituendone la figura cardine, assicurando la gestione amministrativa e legale.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma di tutti gli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, rapporti con Istituti di Credito a nome dell’Associazione.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
L’ASSEMBLEA
Articolo 14
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente per la delibera di quanto sotto esposto:
– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
– elegge il Consiglio Direttivo;
– procede alla nomina delle Cariche Sociali;
– elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
– approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo è
l’eventuale preventivo;
– approva gli stanziamenti per iniziative previste dallo statuto;
– delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
La convocazione dell’assemblea ordinaria, cui hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre (3) mesi, avviene minimo 8 giorni prima mediante comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR).
Ciascun Socio ha 1 (uno) voto e può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro Socio mediante delega scritta con un massimo di 3 (tre) deleghe per Socio. L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 31 gennaio di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future.
L’Assemblea Straordinaria è convocata:
– tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
– ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Articolo 15
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Articolo 16
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.
Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del CdA previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibera in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa.
Articolo 17
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto in base alle condizioni generali in essere al momento delle votazioni. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.
Articolo 18
L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo (anche denominato Consiglio di Amministrazione, CdA) è formato da numero 5 Soci dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su una eventuale richiesta da parte di almeno metà dei suoi membri.
Di comune accordo è nominato il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e numero 2 (due) Segretari, con mansioni inerenti all’attività svolta dalla Associazione.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico (spese di viaggio legate ad attività di propaganda della Associazione o in occasione di eventi dove è richiesta la presenza dei Soci costituenti il CdA, dietro presentazione delle apposite ricevute).
Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo/Soci fondatori sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, sarà retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di Socio fondatore svolta.
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei membri.
Articolo 21
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- fissare il regolamento per il funzionamento dell’Associazione;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
- curare gli affari di ordine amministrativo;
- aprire rapporti con gli Istituti di credito;
- sottoscrivere rapporti con terzi per il buon andamento dell’Associazione previa ratifica della stessa;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;
- adottare, qualora necessari, provvedimenti disciplinari;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora necessario;
- favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione.
Inoltre il Consiglio Direttivo si occupa della corretta tenuta dei documenti contabili dell’Associazione e della redazione degli stessi, dei verbali d’assemblea, della lista soci. Nell’esercizio delle sue funzione può, altresì, avvalersi di figure esterne.
Articolo 22
Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del CdA. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 23
In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione “La Baviera per tutti” l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 17) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.
Articolo 25
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.
Letto, confermato e sottoscritto in Ferrara il 02-09-2024
Presidente: Antonio QUARTA
Vice Presidente: Gilberto MARZUILLO
Tesoriere: Angela PUSCIO
Segretario: Umberto GRANATA
Segretario: Caterina MESTIERI
Socio: Roberto SIMIOLI
Socio: Gloria PANIZZA
Socio: Marica FELLONI
Socio:Christopher SPITZLEI