Associazione Culturale
“La Baviera per tutti”
S T A T U T O
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 Costituzione
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d’ora in avanti “Codice del Terzo Settore”, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione La Baviera per tutti Aps con sede legale nel comune di Ferrara (FE).
L’Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’Associazione.
Il patrimonio dell’associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e’ utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
La durata dell’Associazione è illimitata.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell’assemblea dei soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.
Art.2 Scopi e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Ai sensi dell’art 5 del Codice del Terzo Settore l’Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v)
In particolare l’associazione ha le seguenti finalità e scopi:
- promuovere la conoscenza della Baviera quale regione dello stato europeo della Germania in ambito culturale, storico, artistico, culinario, linguistico, etc… grazie ad attività di stampo culturale, sociale e ricreativo, fermo restando i regolamenti vigenti in materia di Associazioni non a scopo di lucro;
- creare spirito di amicizia e di fratellanza fra i popoli per superare barriere territoriali, culturali, storiche;
- consolidare di rapporti di collaborazione e cooperazione con il popolo tedesco e Bavarese in particolare su temi affini o diversi, nel rispetto delle specificità di ognuno.
Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si attiverà mediante:
- organizzazione e gestione di tutte quelle attività quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mostre, convegni, seminari, meeting, incontri che possano contribuire alla conoscenza della regione bavarese dal punto di vista turistico-culturale-linguistico;
- promozione, organizzazione e gestione di eventi inerenti la regione (“Land” in tedesco) della Baviera sotto l’aspetto culturale-linguistico-culinario;
- promozione ed organizzazione di viaggi e visite specifiche a carattere culturale presso Musei, Monasteri, Castelli e a carattere culinario e gastronomico presso Birrifici, avvalendosi di terzi soggetti all’uopo incaricate per la promozione principale della conoscenza della realtà bavarese;
- organizzazione di corsi ed attività similari atti a favorire la conoscenza e diffusione della lingua tedesca in particolare e dell’idioma bavarese;
- effettuazione di ricerche con possibilità di stesura e pubblicazione di prodotti editoriali atte a favorire e promuovere la collaborazione con Enti, Istituti sia sul suolo germanico che nazionale al fine di ampliare le competenze attinenti ai fini dell’Associazione;
- promozione e sostegno di tutte quelle attività anche ricreative che possano favorire i contatti tra i Soci accomunati dalla stessa “passione” per la cultura bavarese;
- stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l’esercizio delle proprie attività;
- collaborazione con associazioni ed istituzioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- lo svolgimento delle attività consentite dall’ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziare le attività.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.
Art. 3 Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall’associazione ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
Art.4 Soci
Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri dell’associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie
Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.
Le eventuali reiezioni devono essere sempre motivate e comunicate in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l’assemblea in occasione della sua successiva convocazione.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione.
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. (trenta giorni) contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.
Art.6 Doveri e diritti degli associati
I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente
adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.
I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.
d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
In caso di ammissione di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Art. 7 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l’Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
- il Revisore legale dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.
Tutti gli organi collegiali dell’associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. I membri dell’organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.
E’ consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.
Art.8 L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato dispone di un solo voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di 3 (tre) deleghe per associato.
L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sull’ eventuale trasformazione, fusione o scissione dell’associazione
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare, anche in via telematica, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell’associazione al meno 10 (dieci) giorni prima dell’assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadono dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
In particolare il Consiglio Direttivo delibera:
- le proposte di modifica dello statuto;
- i programmi delle attività;
- l’ammissione di nuovi soci;
- l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- il rendiconto annuale da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione
- i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa
- tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.
Art.10 Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano d’età.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva.
ART. 11 Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall’assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti del D. Lgs. 117/17 all’art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell’apposito registro.
ART. 12 Revisore legale dei conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)
Nel caso ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l’associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell’apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all’assemblea.
Art. 13 Devoluzione del patrimonio
1. In caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D. Lgs. 117/2017).
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 14 Rinvio e clausola di mediazione
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia di terzo settore e associazionismo.
Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
Art. 15
Registrazione ed esenzione da imposta di bollo
Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.
Letto, confermato e sottoscritto in Ferrara il 02-09-2024
Presidente: Antonio QUARTA
Vice Presidente: Gilberto MARZUILLO
Tesoriere: Angela PUSCIO
Segretario: Umberto GRANATA
Segretario: Caterina MESTIERI
Socio: Roberto SIMIOLI
Socio: Gloria PANIZZA
Socio: Marica FELLONI
Socio:Christopher SPITZLEI